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L’impianto fiscale degli ETS dopo il decreto Semplificazioni in sede di conversione in Legge 4 agosto 2022, n. 122 (GU Serie generale n. 193 del 19-08-2022): novià in materia di imposte dirette, tributi locali erogazioni liberali. Piu’ tempo per adeguare gli statuti.

ll Dl Semplificazioni n. 73/2022 in sede di conversione [1] introduce un nuovo impianto fiscale per gli Enti di Terzo settore. Di rilievo le modifiche all’art. 79 CTS, che innovano i parametri di non commercialità[2]. Ulteriori modifiche di sicuro interesse vengono introdotte in materia di imposte indirette e tributi locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, regime fiscale di ODV e APS.

1) Imposte indirette e tributi locali (art. 82 CTS)

Come noto, agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere  da enti del Terzo settore,  le  imposte  di  registro, ipotecaria e catastale si applicano in  misura  fissa. Inoltre, le stesse modifiche statutarie sono esenti dall’imposta  di registro se hanno lo  scopo  di  adeguare  gli  atti  a  modifiche  o integrazioni normative. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV sono inoltre esenti dall’imposta di registro.

Per leggere l’articolo per intero segui il link qui sotto

Fiscalità Enti Terzo Settore. Le novità del Decreto Semplificazioni – FISCOeTASSE.com

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