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Rischio intrinseco: le valutazioni del revisore su probabilità ed entità d’errore

La nuova versione del principio ISA Italia 315 “Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi” ha reso necessario un’attività di “confirming amendements che ha apportato significative modifiche negli altri principi di revisione internazionali ISA[1].

Uno dei concetti cardine è lo  “spettro del rischio intrinseco” che il paragrafo A208 delle “Linee guida e altro materiale esplicativo” definisce nella seguente frase: “Nel valutare il rischio intrinseco, il revisore utilizza il proprio giudizio professionale per determinare la significatività della combinazione tra la probabilità di un errore e la sua entità”.

Ciò significa che il revisore, per la definizione del livello del rischio intrinseco, dovrà fare riferimento ad una scala di variazione che andrà a rappresentare la misura in cui i fattori di rischio intrinseco sono influenzati dalla combinazione della probabilità che un errore si verifichi e dell’entità del potenziale errore qualora questo dovesse verificarsi. 

Proprio qui assume rilevanza la responsabilità del revisore di definire e mettere in atto le risposte di revisione, con riferimento a:

  • il bilancio: risposte generali di revisione;
  • le asserzioniprocedure di revisione conseguenti e la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza degli elementi probativi;
  • l’adeguatezza della presentazione del bilancio e la documentazione

Per leggere l’articolo per intero segui il Link Rischio intrinseco: le valutazioni del revisore su probabilità ed entità d’errore – FISCOeTASSE.com

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