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Il ruolo dell’Organo di controllo nella composizione negoziata: le ipotesi di non funzionamento dell’art.15 D.L. 118/2021 e gli interventi normativi auspicabili.

 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, FNC, con la pubblicazione (4 novembre 2021) del documento di ricerca[1] sul D.L. N. 118/2021, convertito in legge 147/2021 e recante misure urgenti in materia di crisi di impresa e di risanamento aziendaleha delineato con chiarezza il ruolo dell’organo di controllo nella composizione negoziata[2] e la necessità di un cambiamento culturale nella gestione dell’organizzazione societaria per prevenire e presidiare la crisi d’impresa.

La ratio sottostante all’intervento riformatore che promuove l’attivazione tempestiva di strumenti idonei per intercettare preventivamente la crisi d’impresa nella situazione di iniziale difficoltà finanziaria, e preservare la continuità aziendale, deve ritenersi tra l’altro perfettamente allineata con gli obiettivi che la Direttiva Europea UE2019/1023 auspica.

Tuttavia, si evidenzierà nel proseguo che, nelle ipotesi in cui la società nomini un revisore legale e non l’organo di controllo – nomine peraltro ricorrenti nelle micro e piccole società destinatarie privilegiate delle misure recate dal D.L. n. 118/2021 – l’art. 15 D.L. n. 118/2021 non potrà trovare applicazione, con significativo svuotamento della filosofia di base che sorregge l’intervento riformatore volto ad incentivare la composizione negoziata.

leggi l’articolo per intero seguendo il link Composizione negoziata: il ruolo dell’Organo di controllo – FISCOeTASSE.com

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