Il Collegio sindacale nell’ambito della vigilanza sull’ adeguatezza dell’assetto organizzativo, presta particolare attenzione al sistema di controllo interno (SCI) [1] , quando adottato, in conformità a quanto previsto nella Norma 3.6. delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 1° gennaio 2021.
Il principio di revisione internazionale ISA Italia n. 365 definisce il sistema SCI [2] come il “ processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione o da altro personale dell’impresa, al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza dell’attività operativa ed alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili ”. Ciò prefigura una sorta di responsabilità che deve essere opportunamente commisurata anche alla gestione degli aspetti e dei processi derivanti dall’obbligo prescritto dall’art. 2086 c.c., che interessa tutte le società proporzionalmente alla propria dimensione.
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[1] Al riguardo si veda Peta M., “Revisione e carenza di controllo interno: gli strumenti di alert e la segnalazione della crisi d’impresa”, Fisco e Tasse, La Revisione Legale, 26/04/2021, https://www.larevisionelegale.it/2021/04/26/revisione-e-carenza-di-controllo-interno-gli-strumenti-di-alert-e-la-segnalazione-della-crisi-dimpresa/
[2] Il D.Lgs n. 58/1998 (TUF) introduce l’espressione “Sistema di Controllo Interno”. il quadro normativo nazionale si completa con i riferimenti a: Codice di Autodisciplina per le Società Quotate (codice Preda, 1999; D.Lgs n. 231/2011 e successive integrazioni “responsabilità amministrativa della Società; D.Lgs n. 262/2005 “tutela del Risparmio”; Principi di Revisione ISA Italia; Norme e linee Guida emanate da CNDCEC e IFAC.