La Cassazione con la sentenza n. 8297 del 15 marzo 2022 torna a pronunciarsi sulle operazioni di #esterovestizionesocietaria, perimetrando due nozioni strettamente correlate: la #localizzazionefittizia e la #prova del #vantaggiofiscale del contribuente quale scopo essenziale. La mia analisi su #ilsole24ore #NormeetributiPlus
La Cassazione con la sentenza n. 8297 del 15 marzo 2022 (si veda anche Cass. 8 marzo 2022 n. 4463), è tornata a pronunciarsi sulle operazioni di esterovestizione societaria, perimetrando due nozioni strettamente correlate: la localizzazione fittizia e la prova del vantaggio fiscale del contribuente quale scopo essenziale.
L’esterovestizione si concretizza nella fissazione della sede legale della società in un Paese estero e nella realizzazione del requisito della presenza della sede dell’amministrazione o dell’oggetto principale nel nostro Paese. Il fenomeno, ricorrente nelle operazioni di riorganizzazione aziendale e di pianificazione fiscale internazionale, è da sempre sotto la lente dell’amministrazione finanziaria, in quanto sul piano amministrativo le conseguenze consisterebbero nell’accertamento in Italia di maggiori imponibili che sarebbero stati dichiarati qualora la società, invece di qualificarsi come soggetto fiscalmente non residente in Italia, si fosse dichiarata residente in Italia, nonché nell’irrogazione delle relative sanzioni per omessa dichiarazione.
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