La conversione in legge del “Decreto Energia”– d.l. 17/22 definitivamente approvato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta – (ri)propone la rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate ex art 5 della L. n. 448/2001.
La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni con la prospettiva di minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva cessione da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. L’imposta sostitutiva non si applica sull’incremento di valore del bene ma sull’intero costo rideterminato a seguito di una perizia di stima.
Di fatto il riferito regime consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art 67 co. 1 lett. c) – c-bis) del TUIR[3].
Per il 2022 è pertanto confermata alla data del 1° gennaio 2022 la facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia” previsto per partecipazioni non quotate o terreni (agricoli ed edificabili)
Per leggere l’articolo per intero segui il link
https://www-fiscoetasse-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.fiscoetasse.com/amp/approfondimenti/14635-riapertura-termini-di-rivalutazione-delle-partecipazioni-e-terreni-al-15-novembre-2022.html