L’Organismo italiano di Contabilità, l’OIC, ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo 8, statuendo il principio di deroga alla continuità aziendale, per i bilanci in corso di approvazione. In particolare, detto principio vale per la predisposizione dei bilanci:
– il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020, ma non ancora approvati;
– il cui esercizio è in corso al 31 dicembre 2020.
Il documento fondamentalmente ha convalidato i contenuti in bozza[1], specificando: i soggetti cui la norma si riferisce, ed i bilanci cui risulta applicabile. In particolare, sotto il profilo tecnico e contabile, integra il comma 2 dell’articolo 38-quater della Legge n. 77/2020, che recita: “Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), del Codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”.
La motivazione del documento
La ratio del documento si spiega nel presupposto della temporanea crisi epidemiologica, e la finalità è quella di prevenire, le conseguenze pro-cicliche degli effetti negativi delle restrizioni sanitarie sui bilanci d’impresa, in applicazione ai normali criteri di valutazione.
Agli effetti pratici, l’OIC 8 dispone che:
– nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423- bis comma 1 n. 1) c.c., è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio;
– nella predisposizione del bilancio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell’attività può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.
A ben vedere, il documento introduce una facoltà di deroga alle disposizioni relative alla prospettiva di continuità aziendale, al ricorrere di determinate condizioni, senza alterare il quadro normativo concernente l’informativa in nota integrativa e nella relazione di gestione.