La suprema Corte con la sentenza n. 323/2021 ha affermato che, il falso di bilancio seguito dal fallimento della società, ai sensi dell’art. 223, comma 2, n.1, l. fall., costituisce un’ipotesi di bancarotta fraudolenta impropria, se ha contribuito al dissesto, e si distingue, sia dal falso in bilancio ai sensi dell’art. 2621e successivi del codice civile, fatto sussidiario e perseguibile come reato a prescindere dall’evento fallimentare, sia dalla bancarotta documentale propria, concernente l’ipotesi di falsificazione di libri oltre che di scritture contabili. La mia analisi sulle responsabilità degli amministratori e gli strumenti di prevenzione su NTplusdirittoilsole24ore