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La mia analisi sulla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 1 febbraio 2021, che si è espressa in merito all’applicabilità dell’art. 35–ter, comma 5, DPR 633/72 confermando il principio che, a partire dal 1 gennaio 2021, agli effetti della Brexit: “i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono accedere all’istituto di identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia IVA in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/72”

Brexit, identificazione diretta ai fini IVA per i soggetti UK

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