l 17 marzo 2022 è stato approvato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della direttiva (Ue) 2019/1023 c.d. “direttiva Insolvency”.
Tra le principali novità, si evince il rafforzamento di due nozioni, sostanzialmente prerogativa essenziale dell’istituto della Composizione negoziata della crisi ex D.L 118/2021:
Nel nuovo decreto, la composizione negoziata sostituisce ed assurge essa stessa a misure di allerta nell’ambito di un nuovo Titolo II della parte prima del Codice della Crisi, rubricato “Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”.
Con l’integrazione dell’istituto (appena nato l’estate scorsa) nel codice della crisi, il nuovo schema legislativo sembra voler preservare la natura stragiudiziale propria dello strumento.
Sul punto, a parere di chi scrive, la scelta del legislatore fa sorgere tuttavia, qualche dubbio sulla conservazione della natura propria dell’istituto della composizione negoziata quale strumento volontario, di negoziazione.
Si ricorda che, il decreto attuativo di settembre 2021ha previsto e disciplinato il funzionamento del test pratico (con la logica sottostante della verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento) quale strumento di autodiagnosi – in primis – e di controllo di tipo prospettico finalizzato ad anticipare la crisi e l’insolvenza prima della stesura del piano di risanamento.
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