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Giu
Schema di bilancio delle holding finanziarie e gli emendamenti ai principi contabili (pubblicati a Maggio 2022): effetti sui bilanci 2021 ed incertezze
Con il recepimento delle Legge Europea[1] due categorie di holding:
- le c.d. holding di investimento
- e le imprese di partecipazione finanziaria
escono fuori dal perimetro di applicazione dello schema di micro-impresa ex articolo 2435 ter c.c.[2] ed hanno l’obbligo di informativa in nota integrativa dei rapporti con parti correlate.
Inoltre, dette holding non possono più beneficiare della semplificazione prevista dal medesimo articolo 2435-bis (secondo e sesto comma) con riferimento alla facoltà di comprendere:
- la voce D (ratei e risconti) dell’attivo nella voce CII
- la voce E (ratei e risconti passivi) del passivo nella voce D.
Le citate modifiche ai fini pratici, hanno un effetto impattante considerato che, una fetta abbastanza ampia di holding finanziarie (pure) non superano i parametri relativi ai ricavi ed al numero dei dipendenti previsti nella definizione di micro-impresa di cui all’articolo 2435-ter,c.c.:
- totale attivo stato patrimoniale: euro 175.000;
- ricavi di vendite e prestazioni: euro 350.000;
- media di 5 dipendenti occupati durante l’esercizio[3].
In più, sotto il profilo normativo e contabile, non è rinvenibile una definizione precisa di “ente di investimento” e “impresa di partecipazione finanziaria”.
Né la norma, né l’ Oic, nel documento definitivo degli emendamenti ai principi contabili, pubblicato a maggio 2022, hanno chiarito gli aspetti definitori delle holding che dovranno recepire le modifiche per i bilanci 2021.
Al riguardo, non rimane che fare riferimento all’articolo 2 della Direttiva comunitaria 213/34/UE, piuttosto articolata, che definisce:
- ente d’investimento: a) l’impresa il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi d’investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività; b) l’impresa collegata ad enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento”;
- impresa di partecipazione finanziaria: l’impresa il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.