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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 tratta della responsabilità del sindacorevisore relativamente all’utilizzo da parte della Direzione del presupposto della continuità aziendale[1]. In particolare, il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire gli elementi probativi sufficienti ed appropriati che avvalorino la sussistenza del postulato di bilancio, ed eventuali incertezze significative circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Si ricorda che, il Decreto Liquidità – art. 7, DL 23/2020 – ha di fatto sterilizzato gli effetti della crisi pandemica sui valori di bilancio, sospendendo nella verifica della sussistenza del principio della continuità aziendale le previsioni legate alle incertezze e agli effetti dell’emergenza COVID-19.Tuttavia, la norma non ha  previsto nessuna sospensione in termini di adeguata informativa riguardo gli eventi e le circostanze che (al di là dei fatti successivi) possano aver determinato (o determinare) la compromissione della continuità aziendale alla data di chiusura dell’esercizio[2]. Ciò pone in evidenza il ruolo cruciale svolto dal sindaco-revisore nella sua funzione di garante della qualità dell’informativa dei bilanci revisionati ai tempi delle restrizioni pandemiche. In particolare, nell’esecuzione delle procedure di revisione, il sindaco-revisore dovrà far riferimento alle indicazioni contenute nel principio di ISA Italia 570, ponderandole opportunatamente con l’effetto neutralizzante prodotto dal citato decreto sulla verifica della continuità aziendale. Una delle conseguenze principali della norma consiste nel collegare a doppio filo il bilancio relativo all’esercizio 2019 con quello relativo all’esercizio 2020, e ad esercizi successivi. Per questo motivo risulta maggiormente delicata l’attività di verifica del presupposto di continuità aziendale[3] da parte del sindaco-revisore, che deve guardare anche alla fase ante coronavirus.

Il principio ISA Italia 570 (par 6-8) indica che l’attività di revisore deve essere finalizzata a:

i.acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo adeguato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;

  1.  giungere ad una conclusione circa l’esistenza di un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;
  2. formulare la relazione di revisione.

Per la lettura del commento per intero, si rinvia al link

Il principio ISA Italia 570: la responsabilità del revisore ed il postulato di continuità aziendale del bilancio.

 

 

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