• Phone: 392 607 0876
  • info@professionalemp.it
Stay Connected:

ISA italia 240, governance ed adeguato assetto organizzativo: la responsabilità del Revisore.

Il principio di revisione internazionale ISA (Italia) 240 delinea il perimetro delle responsabilità del revisore relativamente alle frodi[1] nella revisione contabile del bilancio e contiene le Linee Guida di comportamento. Letto congiuntamente all’ISA (Italia) 200[2] è un approfondimento delle modalità con cui debbano trovare attuazione:

  • l’identificazione e la valutazione dei rischi[3] di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera” (ISA Italia 315) (fraud risk assessment);
  • le risposte del revisore ai rischi identificati e valutati (ISA Italia 330);

Gli errori in bilancio possono derivare sia da frodi sia da comportamenti o eventi non intenzionali. Il fattore che discrimina le due categorie di errori è l’intenzionalità o meno dell’atto che determina gli errori in bilancio. Sebbene il termine frode rappresenti, da un punto di vista giuridico[4], un concetto più ampio, ai fini dei principi di revisione internazionali il revisore si occupa di quelle frodi che determinano la presenza di errori significativi in bilancio, derivanti:

i. da una falsa informativa finanziaria, alcuni esempi:

  • manipolazioni, falsificazioni o alterazioni delle scritture contabili o della relativa documentazione di supporto utilizzata nella redazione del bilancio;
  • omissioni di fatti, operazioni o informazioni significative;
  • applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili agli importi, alla classificazione delle voci, alla modalità di rappresentazione e all’informativa in bilancio.

ii. appropriazioni illecite di beni ed attività dell’impresa[5], alcuni esempi:

Per leggere l’articolo per intero segui il link  La responsabilità del Revisore alle frodi nella revisione di bilancio – FISCOeTASSE.com

 

Add Your Comments

You must be logged in to post a comment.