Il principio di revisione internazionale ISA (Italia) 240 delinea il perimetro delle responsabilità del revisore relativamente alle frodi[1] nella revisione contabile del bilancio e contiene le Linee Guida di comportamento. Letto congiuntamente all’ISA (Italia) 200[2] è un approfondimento delle modalità con cui debbano trovare attuazione:
Gli errori in bilancio possono derivare sia da frodi sia da comportamenti o eventi non intenzionali. Il fattore che discrimina le due categorie di errori è l’intenzionalità o meno dell’atto che determina gli errori in bilancio. Sebbene il termine frode rappresenti, da un punto di vista giuridico[4], un concetto più ampio, ai fini dei principi di revisione internazionali il revisore si occupa di quelle frodi che determinano la presenza di errori significativi in bilancio, derivanti:
i. da una falsa informativa finanziaria, alcuni esempi:
ii. appropriazioni illecite di beni ed attività dell’impresa[5], alcuni esempi:
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