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Le operazioni di leasing si collocano fra le transazioni economiche nelle quali la separazione tra forma e sostanza del contratto assume evidenza massima: da un lato, sul piano formale, non v’è trasferimento giuridico della proprietà del bene, sino all’eventuale esercizio dell’opzione di riscatto; dall’altro, tuttavia, dal punto di vista sostanziale, l’utilizzatore acquisisce per effetto del contratto la piena disponibilità del diritto di godere del bene, right of use. In ambito internazionale, il concetto di substance over form (SOF), deriva da un processo di permeazione tra le regole della prassi professionale e i principi della teoria contabile, nel quale le istanze della prima sono state accolte dalla seconda ed elevate al ruolo di regole generali di accounting. Secondo che, prevalga il concetto della forma o della sostanza, variano i requisiti sui quali verte l’attenzione del revisore che verifica la corretta rappresentazione dell’operazione in bilancio.

La causa del   leasing e l’iscrizione in bilancio

Le società OIC adopter contabilizzano i contratti di leasing secondo il c.d. metodo patrimoniale. Tale rappresentazione, è noto che, ammette la transizione degli effetti della locazione finanziaria nel solo conto economico, senza alcuna iscrizione del cespite nello stato patrimoniale. L’orientamento, discusso nella prassi e nella dottrina aziendale[1], che predilige la rappresentazione formale a quella sostanziale, si fonda sulla natura pertinente l’operazione in sé, per la quale il trasferimento giuridico dell’effettivo del titolo di proprietà del cespite non si realizza almeno fino al momento dell’esercizio eventuale dell’opzione di riscatto. Il rispetto del principio della prevalenza della sostanza[2] sulla forma può ritenersi rispettato dall’articolo 2727, comma 1, n. 22, cod. civ., il quale prevede che “La nota integrativa” – quale parte integrante del bilancio – “deve indicare … le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente di rischi e benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando i tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”[3]. (Si precisa peraltro che tale informativa non è richiesta in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata o delle microimprese).

Sotto il profilo contabile, l’utilizzatore rileva il bene in bilancio solo all’atto dell’eventuale riscatto, mentre in vigenza del contratto iscrive a conto economico i canoni maturati alla voce B 8) “Costi per godimento beni di terzi”; i beni oggetto del contratto restano pertanto iscritti tra le immobilizzazioni nel bilancio del locatore.

Si rinvia per la lettura per intero al link:

La revisione dei beni in leasing: substance over form

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