L’art. 12 co. 3-quater della L. 3/2012 consente al tribunale di omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Lo (ri)afferma il Tribunale di Napoli, il 21/06/2021.
La ratio legis della norma si rinviene nell’esigenza di assicurare una tutela del debitore contro le ingiustificate resistenze dell’Erario, che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente, in quanto in grado di garantire il miglior soddisfacimento di pubblici interessi.
Al riguardo, la norma prevede espressamente due requisiti (Cfr. art. 12, comma 3-quater, L. n. 3/2012 -comma inserito dall’art. 4-ter del DL 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176-):
a. la decisività dell’adesione dell’Erario ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l’omologa;
b. la maggiore convenienza del trattamento proposto rispetto all’alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
La fattispecie del decreto in commento, afferisce ad un’istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui tra le cause dell’indebitamento, rappresentate dal ricorrente e dall’OCC, si ravvisano le difficoltà finanziarie incontrate dall’istante. (In particolare, l’istante esercente l’attività di salumiere, a seguito dell’avvento e dell’affermarsi dei grandi supermercati e della conseguente flessione del fatturato, ha accumulato un’ingente esposizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che non è riuscito a fronteggiare con il reddito mensile di lavoratore dipendente, al netto di quanto necessario per il fabbisogno familiare).
L’accordo prevede, a fronte di un indebitamento complessivo per € 87.243, 62:
– la destinazione al soddisfacimento dei creditori del reddito mensile prodotto dall’istante, detratte le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, per l’ammontare netto di € 313,79;
– il soddisfacimento integrale dei debiti prededucibili;
– il soddisfacimento al 46% dei crediti privilegiati e al 5% dei crediti chirografari;
– la completa esecuzione del piano proposto nel termine di 120 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione.
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