L’attività di revisione e controllo nelle società a controllo pubblico e più in generale rispetto a tutti gli organismi la cui partecipazione afferisce (in prevalenza) a soggetti pubblici, rimarca l’attenzione sui sistemi di (pre)allerta, alla luce del susseguirsi dei provvedimenti emergenziali da Covid, e sul ruolo che l’organo di controllo assume a presidio della continuità aziendale[1] e dei rischi a cui gli amministratori delle società a controllo pubblico devono dare adeguata risposta[2].
Si ricorda che, la disciplina di cui al D. Lgs 175/2016[3] (TUSP) delle società partecipate da enti pubblici prevede che le S.r.l., a partecipazione pubblica a prescindere dai limiti imposti dal Codice civile, devono obbligatoriamente prevedere nell’atto costitutivo la nomina dell’organo di controllo[4] collegio sindacale o del revisore, mentre per le S.p.a., non è ammesso affidare al collegio sindacale la revisione legale dei conti.