L’Organismo italiano di Contabilità (OIC) in data 17 ottobre, ha approvato il documento interpretativo 11– in consultazione fino al 2 novembre 2022- contenente gli emendamenti contabili in attuazione della deroga introdotta dai commi 3-octies, 3-decies dell’articolo 45 della Legge 4 agosto 2022 n° 122, legge di conversione del DL Semplificazioni n. 73/20221.
In particolare, i soggetti OIC adopter [1] possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio approvato anziché al minor valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Si tratta di una deroga, di carattere transitorio seppure prevedibilmente suscettibile di proroga, al criterio di valutazione previsto dall’articolo 2426 del Codice civile e più in generale ai postulati di bilancio così come declinati nell’OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, da applicarsi ai titoli iscritti nell’attivo circolante che subiscono perdite temporanee a seguito dell’andamento eccezionalmente turbolento dei mercati e con effetti sui bilanci 2022.
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