• Phone: 392 607 0876
  • info@professionalemp.it
Stay Connected:

La composizione negoziata, il ruolo e la responsabilità dell’organo di controllo ed il (nuovo) rinvio del Codice della Crisi: più tempo per gli adeguati assetti.

Decreto PNRR 2 ha rinviato di circa due mesi (dal 16 maggio al 15 luglio 2022) l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019). Invero, questo ulteriore slittamento, peraltro non inaspettato,  potrebbe essere utilizzato dalle imprese per intensificare (ed in taluni casi avviare) l’attività di rafforzamento delle funzioni amministrative e di controllo.

È noto che, lo scorso 17 marzo l’Esecutivo ha approvato lo schema di decreto che specifica la definizione di assetti organizzativi delle imprese codificando i segnali di allarme, da aggiornarsi con cadenza triennale, per prevenire la crisi d’impresa (di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 14/2019).

Detta codifica si riferisce a:

  • squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario;
  • indici di sostenibilità dei debiti per i sei mesi successivi;
  • prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o i sei mesi successivi;
  • indici di sostenibilità oneri d’indebitamento con flussi di cassa;
  • adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi, ritardi nei pagamenti reiterati e   significativi.

Nel vigore del nuovo Codice, tutte le imprese dovranno dotarsi di un apparato di controllo, sia organizzativo sia amministrativo-contabile, con la finalità ultima di intercettare in anticipo la crisi. Una sorta di set diagnostico (o cruscotto di attrezzi) di cui tutte le imprese proporzionalmente alle proprie dimensioni dovranno dotarsi per tenere sotto controllo, nel breve periodo, i flussi di cassa e, nel medio-lungo periodo, il business plan.

per visualizzare l’articolo per intero segui il link Composizione negoziata: i presupposti e l’attività degli organi di controllo – FISCOeTASSE.com

 

 

Add Your Comments

You must be logged in to post a comment.