L’articolo 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (nella sua ultima versione in vigore dal 15 luglio 2022) e l’articolo 2086, secondo comma, c.c., insistono sulla tempestiva rilevazione della crisi e della perdita di continuità aziendale e sulla prontezza di adozione di idonei rimedi, di fatto concedendo ampia fiducia alle capacità manageriali (di prevedere e superare la crisi) all’imprenditore organizzato in impresa collettiva, virtuoso in termini di adeguatezza delle misure e degli assetti necessari, posto che la tempestività è solo una condizione necessaria, ma non sufficiente.
Di fatto, il nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha un orientamento precettivo, cogente e pragmatico, che sottolinea la rilevanza della continuità aziendale e il riequilibrio dell’azienda, come beni da tutelare, affidandone il compito all’imprenditore stesso, purché solerte e dotato di adeguati strumenti.
In questo approfondimento, analizzeremo sinteticamente il monitoraggio interno ed esterno, finalizzato ad incentivare i destinatari delle segnalazioni ad attivarsi preventivamente per la verifica del presupposto del «going concern».
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