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Ruolo ed obblighi dell’organo di controllo nel codice della Crisi d’impresa: maggiori responsabilità nella composizione negoziata

a lettura congiunta dell’articolo 14 del D. Lgs. 14/2019 (“Codice della Crisi”), dell’articolo 15 del D.L.118/2021 ( “Composizione negoziata”), insieme all’articolo 2086 del c.c. – nell’accezione voluta dal nuovo schema di decreto del 13 aprile 2022[1] che apporta modifiche all’originario impianto normativo del codice della crisi (proclamando l’entrata in vigore il prossimo 15 luglio) – conferma  e rafforza il ruolo centrale dell’Organo di controllo legato all’attività di vigilanza, di  segnalazione degli indizi di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale e di responsabilità, già a partire dalle situazioni che minacciano la continuità aziendale (pre-crisi). Tuttavia, sotto questo profilo, non si possono  sottacere le indubbie carenze di coordinamento normativo con le previsioni dell’articolo 2477 c.c. – nel caso in cui la società nomini un revisore e non l’organo di controllo, nomine peraltro ricorrenti nelle micro e piccole società –   che rischiano di svuotare di significato l’intervento del riformatore volto ad incentivare l’accesso dell’impresa all’istituto della composizione negoziata[2].

In particolare, sia l’articolo 14 del Codice della Crisi che  l’articolo 15 del DL 118/2021  attribuiscono all’organo di controllo della società il dovere di segnalare tempestivamente i fondati indizi  della crisi, nonché di verificare la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente ai sensi dell’art. 2 del DL 118/2021. Invero, si ritiene doveroso (ri)sottolineare, come già hanno fatto diversi autori, che la citata segnalazione non rappresenta una novità sistematica dirompente dell’impianto normativo della crisi d’impresa, giacché   deve ascriversi nell’ambito dei tradizionali compiti incombenti sull’organo di controllo, venendosi a collocare nella funzione di vigilanza, in forza del combinato disposto dell’art. 2086, secondo comma, c.c. e dell’art. 2403 c.c.

Il citato articolo 15 distingue i differenti livelli di intervento dell’organo di controllo, ciascuno dei quali risulta collegato a fasi temporalmente distinte:

– la prima fase può connotarsi come “emersione tempestiva” delle condizioni individuate nell’art. 2, D.L. 118/2021: “indizi di squilibrio”: ruolo proattivo;

– la seconda fase, involge l’attività svolta dall’organo di controllo successivamente all’apertura delle trattative e per tutta la durata la durata: consultiva ed informativa;

– la terza fase,  si ascrive all’attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 c.c., sull’esecuzione delle misure adottate e dell’adozione del piano di risanamento.

Il  presente contributo, si sofferma sull’attività dell’Organo di controllo in tre momenti:

  • la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e l’attività diagnostica;
  • l’emersione tempestiva;
  • le segnalazioni dell’organo di controllo.

Puoi leggere il testo per intero sulla testa giornalistica Fisco e Tasse al link Crisi d’impresa: ruolo e obblighi dell’organo di controllo – FISCOeTASSE.com

Esempi redatti con #Finalyst:
-Analisi sulla sostenibilità del debito e DSCR;

-Composizione dell’attivo e del passivo per natura di fonti;

-Evidenza del ciclo monetario

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