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L’OIC n. 34 “ricavi” le modifiche rilevanti al documento in consultazione e la posticipazione dell’entrata in vigore prevedibilmente al primo gennaio 2024

Il Consiglio di Gestione Italiano di Contabilità.  il 17 ottobre u.s.  ha approvato le modifiche alla bozza del principio contabile n.34[1], la voce “ricavi”, che era stata posta in consultazione lo scorso novembre.

Quanto approvato tuttavia, in attesa di una formulazione definitiva, non entrerà in vigore, come previsto il primo gennaio 2023, ma prevedibilmente il prossimo gennaio 2024, al fine di concedere alle aziende un tempo più congruo per recepire e strutturare il sistema contabile ai nuovi standards.

L’approvazione delle modifiche ritenute rilevanti riguardano:

  • le opzioni put or call nei contratti a vendita condizionata. Si riferiscono  in sostanza alla forma traslata del diritto di reso, ipotesi già prevista per la cessione di asset materiali ma che non era presente nella bozza in pubblica consultazione;
  • la distinzione tra quando la società opera come principle (in proprio) ovvero come agente. Nella prassi la dialettica tra i contraenti può risultare poco delineata  e sfaccettata. Il  precedente testo del principio è stato di conseguenza modificato prevedendo una maggiore flessibilità, dal momento che la scelta del “ruolo” incide direttamente sulle modalità di iscrizione a bilancio del ricavo.

Finalità e contenuto del nuovo OIC 34 “Ricavi”

Come già specificato dallo stesso autore, in un precedente commento che qui si riprende per intero, il  nuovo OIC 34  prende il posto dei riferimenti contenuti nel principio contabile OIC 15 “crediti ed è funzionale a risolvere i diversi problemi applicativi sorti in passato. L’ambito di applicazione si riferisce ai ricavi, nonché alle transazioni che comportano l’iscrizione di componenti positivi nella voce di bilancio A1), “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico, ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile. Devono ritenersi escluse, dall’applicazione del principio:

  • le transazioni che, ai sensi dell’OIC 12, sono classificate nella voce A5) “Altri ricavi”;
  • le transazioni che non hanno finalità commerciale.
  • i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione che seguono le disposizioni riguardanti i lavori in corso su ordinazione di cui all’OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione

Per leggere l’articolo per intero segui il link Ricavi in bilancio: nuovo OIC 34 – FISCOeTASSE.com

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