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Se la somma indebitamente percepita è al di sotto della soglia di 3.999,96 euro, la sanzione penale è sostituita da quella amministrativa.

La non spettanza del contributo a fondo perduto, a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate, può paventare un illecito tributario in capo al contribuente. Ciò deve accendere un alert per il professionista che compila e trasmette l’istanza.

In particolare, il DL 41/2021, c.d. DL “Sostegni” (conv. L. 21 maggio 2021 n. 69), prevede a favore dei soggetti titolari di partita IVA colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, la misura di sostegno di un contributo a fondo perduto sotto forma di liquidità o credito d’imposta, al verificarsi di determinati presupposti soggettivi e di fatturato. La norma, nel dettare le regole per poter usufruire dell’agevolazione, al comma 9 dell’art. 1, integra il regime sanzionatorio previsto dal DL “Rilancio”, richiamando espressamente il comma 14 dell’art. 25 che recita: “nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale”.

Analisi su EUTEKNE

Per la lettura del commento per intero si segua il seguente link

https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=835726

 

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