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l contesto di valuation uncertainty di questo momento, agli effetti della crisi pandemica, richiede maggiore avvedutezza dell’organo di controllo sulla vigilanza della stima del valore recuperabile e dell’affidabilità della disclosure di bilancio. A tale proposito, sono interessanti gli spunti di riflessione dell’OIV nel discussion paper n. 2 pubblicato lo scorso 16 marzo 2021, “Linee guida per l’impairment test dopo gli effetti della pandemia del Covid 19”.

La configurazione del valore recuperabile nella crisi da Covid 19

La crisi da Covid, per intensità ed incertezza non v’è dubbio costituisca per tutte le imprese un fattore esterno[1] di potenziale presunzione di perdita di valore, che implica l’assessment dei valori degli assets di bilancio. Si ricorda anche che, la causa di questa crisi non è tipo finanziario, circostanza che indebolisce il contenuto dello IAS 36.33, lettera a) (che impone di attribuire maggiore peso alle previsioni di consenso). A parere dell’OIV, l’impairment test[2]nell’attuale contesto deve dare evidenzadegli effetti che la crisi si prevede genererà nel breve termine, prossimi 12-24 mesi sui risultati d’impresa; delle manovre di contenimento degli effetti negativi dei flussi di cassa che l’impresa  è in grado di mettere in atto, ad esempio slittamento degli investimenti, controllo del circolante, soluzioni di flessibilità operativa, per ridurre l’esposizione degli effetti negativi alla crisi; delle ragioni per cui si ritiene che la capacità di reddito medio lungo termine sia o meno compromessa. Di conseguenza e per quanto possibile, la configurazione del valore recuperabile delle attività di bilancio al valore d’uso[3] diventa la tecnica di valutazione più conveniente. Su questo punto l’OIV centra l’attenzione sull’analisi di tre profili essenziali: l’esposizione, la vulnerabilità, la resilienza dell’impresa.

L’esposizione (effetti della crisi nei prossimi 12-24 mesi) definisce l’elasticità dei risultati d’impresa alle condizioni avverse generate dalla crisi. Può essere concepita come l’incrocio di due variabili: la perdita di ricavi nel breve termine e le conseguenze della perdita di ricavi sui risultati d’impresa, effetto leva combinata: operativa e finanziaria. Ciò sulla base del presupposto che nel breve termine, di regola qualunque impresa ha limitate capacità di reazione sia nel recupero dei ricavi, sia nella compressione dei costi.

La vulnerabilità (attitudine dell’impresa di resistere alle tensioni dei prossimi 24-60 mesi) riguarda la capacità dell’impresa di resistere alla durata ed all’intensità della crisi. I profili di analisi devono riguardare sia la vulnerabilità economica che quella finanziaria. La prima si definisce: (i) nella capacità di generare reddito in un contesto post crisi; (ii) possibilità di esternalizzare l’attività in precedenza svolta internamente;(iii) possibilità di intervenire sulla struttura dei costi (fissi vs variabili).

Si Può leggere il commento per intero su Fisco e Tasse, La revisione Legale,

Il valore recuperabile nell’ impairment-test alla luce degli effetti (post) Covid 19

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